IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n.  419,  laddove  e' prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e
coordinamento   che   assicuri  livelli  uniformi  delle  prestazioni
socio-sanitarie  di  alta integrazione sanitaria, anche in attuazione
del Piano sanitario nazionale;
  Visto l'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modifiche  e integrazioni, in cui e' prevista la
tipologia  delle  prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  da  emanarsi ai sensi del citato art. 2,
comma 1, lettera n), della legge n. 419 del 1998;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
recante  "Approvazione  del Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000",    con   particolare   riguardo   alla   parte   relativa
all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;
  Visto  l'art.  8,  commi  1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerata,   quindi,   l'esigenza   di   assicurare  l'emanazione
dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  relativo all'integrazione
socio-sanitaria;
  Vista  l'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
21 dicembre 2000;
  Visto  il  parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
unificata  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano in data
21 dicembre 2000;
  Consultate  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri nella riunione
del 26 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Atto di indirizzo e coordinamento
  1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.